Dichiarazione dei Diritti Umani, un sogno irrealizzato
Nonostante il concetto di diritti umani risalga già a tempi antichi, la visione moderna fa riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sancita dalle Nazioni Unite all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. Gli orrori del conflitto resero necessario un intervento che potesse proteggere le generazioni future da simili eventi, ma venne fatto qualcosa di profondamente poetico, irripetibile, i diritti furono riconosciuti ed estesi al genere umano.
Nessuna distinzione di etnia, stato sociale, ideologia politica, fede religiosa e molto di più, non solo perché fu pensata affinché toccasse le corde della morale e non come strumento giuridico, elevando quindi lo spirito umano, ma soprattutto per il fatto che venne posata su 4 capisaldi: dignità, libertà, uguaglianza e fratellanza, ognuno dei quali è stato a sua volta reso custode di una serie di principi fondamentali. Venne costituita il 10 dicembre 1948 e quel giorno, probabilmente è stato il momento più alto dacché l’essere umano è apparso sul Pianeta.
Come detto, nel corso dei secoli più volte si è tentato di far un’opera simile, sempre partendo da un’idea di libertà che trovasse conferma in quella dell’uguaglianza ed il primo esempio in tal senso è la Magna Charta Libertatum del 1215, con cui venivano posti dei limiti all’autorità del re d’Inghilterra Giovanni Senzaterra, stabilendo il diritto di successione ereditaria dei feudi; quello dei baroni a ribellarsi al sovrano laddove commettesse un’ingiustizia; istituendo un organo composto da 25 baroni che vigilasse sulla monarchia ed infine abolendo ogni forma di monopolio.
Tale documento divenne la base del costituzionalismo moderno (la dottrina che difende le libertà individuali) ed inoltre enunciava quello che avrebbe trovato poi sviluppo nell’Habeas Corpus Act del XVII secolo, con cui venivano assicurate le libertà personali del cittadino – in Italia garantite dall’art. 13 della Costituzione – e con il successivo Bill of Right, ovvero la Dichiarazione dei diritti civili e politici approvata e sottoscritta da Guglielmo III d’Orange nel 1689.
A queste seguirono la Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America del 4 luglio 1776 e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino approvata dall’Assemblea nazionale francese il 26 agosto 1789. Prima di poter parlare di diritti umani sarebbe stata ancora tanta la polvere da respirare lungo il cammino, basti pensare ch’è solo nella seconda metà dell’Ottocento, soprattutto per merito di John Stuart Mill, fra i massimi esponenti del liberalismo e utilitarismo, c’è stato il concreto tentativo di comprendere l’ovvio, ovvero riconoscere la parità fra uomo e donna, non solo a livello giuridico, ma anche a livello culturale ed economico.
In quel periodo storico, quindi all’alba della seconda rivoluzione industriale e i conseguenti movimenti a difesa dei lavoratori, fiorirono infatti anche molte associazioni femministe, le quali focalizzarono la lotta specialmente su problematiche legali ed in particolare, sul diritto al voto. Era il cosiddetto femminismo della prima ondata che aveva trovato linfa durante la rivoluzione francese ed ebbe a verificarsi dalla prima metà del XIX secolo fino ai primi anni del XX, ovvero fin quando in soli 30 anni, il primo e poi il secondo conflitto mondiale non sconvolsero la Terra.
Milioni di persone avevano brutalmente perso la vita, la propria famiglia, la casa, avevano conosciuto il terrore ed erano state spogliate della dovuta dignità. Molti dei sopravvissuti continueranno a sentire i morsi della fame e il rombo degli aerei anche quando tornarono ad aver cibo e a guardar in alto senza veder la morte.
Civili e soldati divorati, l’abominio dell’olocausto e le 2 bombe nucleari sganciate su Hiroshima e Nagasaki, spinsero quindi verso una naturale e profonda riforma del valore e significato del diritto, che andò gradualmente trasformando la cultura giudica tanto quanto le istituzioni internazionali, con al centro l’idea che ogni individuo sia provvisto e tutelato da una serie di attribuzioni universalmente riconosciute ed in alcun modo violabili.
Nell’aprile del 1945, i delegati di cinquanta paesi si riunirono a San Francisco, con lo scopo di costituire un corpo internazionale per promuovere la pace e prevenire guerre future. Nel proemio dello statuto proposto vi erano già esposti i principi fondanti: «Noi, popoli delle Nazioni Unite, siamo determinati a preservare le generazioni future dal flagello della guerra, che già due volte nella nostra vita ha portato indicibili sofferenze all’umanità».
Era nata l’Organizzazione delle Nazioni Unite, entrò in vigore il 24 ottobre e 3 anni dopo, durante l’Assemblea Generale, suo principale organo istituzionale, furono gettate le basi per la conquista dei diritti. Particolarmente significativi per la realizzazione, si rivelarono i cosiddetti Quattordici punti contenuti nel discorso del 28º presidente degli Stati Uniti, Woodrow Wilson, pronunciato l’8 gennaio 1918 davanti al Congresso. Come loro, anche i pilastri delle Quattro Libertà enunciati nella Carta Atlantica del 1941, sottoscritta da Franklin Delano Roosevelt e dal primo ministro britannico Winston S. Churchill, con cui si dicevano speranzosi «di veder stabilita una pace che offra a tutti i popoli i mezzi per vivere sicuri entro i loro confini e dia affidamento che tutti gli uomini, in tutti i paesi, possano vivere la loro vita liberi dal timore e dal bisogno».
Venne quindi redatto il documento poi titolato Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nel trascorrere degli anni e delle epoche, le faranno seguito la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, entrambe adottate il 16 dicembre 1966, mentre il 1º dicembre 2009, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, integrando la Costituzione europea approvata nel 2003 e poi abbandonata 4 anni dopo.
L’utopia dei diritti umani
La vita d’ogni principio, quando non sostenuto, ma scalfito da interessi di una non-comunità mondiale che di fatto non è quindi in grado di comprendere e riconoscere l’immane senso del diritto, si fa effimera e vacua ed il mondo è andato sempre più dividendosi a livello politico, economico, sociale, culturale.
Verso le donne permangono preconcetti che, se in troppi Paesi negano loro persino i diritti più elementari, anche in Occidente fanno da ostacolo per il pieno raggiungimento della parità. Allo stesso modo sopravvive un razzismo con un odio nel cuore che non riconosce colore.
La lotta alla povertà, uno degli 8 obiettivi del Millennium Development Goals dell’ONU, sembra stia dando i suoi frutti, anche se la stessa Banca Mondiale ha sottolineato come il ritmo abbia subito un rallentamento rispetto al passato ed inoltre, secondo i dati OXFAM relativi al 2017, circa l’82% dell’incremento della ricchezza globale è finito in mano all’1% più ricco della popolazione mondiale.
In tutto il mondo oltre 150 milioni di bambini sono quotidianamente sfruttati per il mercato della tecnologia, abbigliamento, gettati in miniere, venduti alla prostituzione e i numeri forniti da Walk Free Foundation, mostrano come 40,3 milione di persone, siano vittime di una forma di schiavitù moderna.
In Italia, ben lontana dalle realtà appena descritte, i lavoratori sfruttati secondo le stime dell’Alleanza delle cooperative italiane sono 3,3 milioni ed il fenomeno riguarderebbe tutti i settori produttivi. Mentre per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Osservatorio Indipendente di Bologna (unico a tenere in considerazione anche i non assicurati all’Inail e i lavoratori al nero) fa notare come i decessi siano in continuo aumento. Dall’inizio dal gennaio 2018 al 6 dicembre, sono state 672 le vittime e 1380 contando i morti sulle strade e in itinere.
Il pianeta in guerra
In Africa, a trovarsi dichiaratamente in guerra sono 14 Paesi: Algeria, Ciad, Costa d’Avorio, Liberia, Libia, Mali, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Sahara Occidentale, Somalia, Sudan e Sud Sudan, dove le esecuzioni capitali non hanno conosciuto tregua dal quando nel 2011 ha ottenuto l’indipendenza.
Secondo le stime dell’ACLED, dal 2017 alla prima metà del 2018 in Africa hanno perso la vita quasi 47.000 persone a causa delle guerre, solo in Somalia e Nigeria, ne sono sono state uccise oltre 17.000, vittime che vanno a sommarsi a quelle provocate da catastrofi naturali e malnutrizione, artefice di infezioni e malattie dovute all’indebolimento del sistema immunitario.
In Medio Oriente, oltre all’infinito conflitto israelo-palestinese e la situazione in Siria, sono in guerra Iraq, Libano e Yemen, dove l’intera popolazione è da tempo allo stremo per lo scontro deflagrato nel 2015 tra i ribelli houthi e le forze governative, supportate da una coalizione internazionale guidata da un’Arabia Saudita, armata anche dall’Italia con bombe costruite dalla sarda RWM, andando contro la legge n.185 del 1990, la quale vieta «l’esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiali di armamento» quando sono in contrasto «con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo» e altrettanto quando sono «verso Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite» ed ancora, a favore di quei paesi «i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani».
In Asia sono invece attualmente in guerre e conflitti ben 16 Paesi ed in particolare Afghanistan, Pakistan, Thailandia, Filippine e Myanmar, dove è ancora in corso il genocidio nei confronti dei gruppi etnici Kachin e Rohingya, mentre in Tibet prosegue la rigida occupazione cinese. Nel 2011 il Dalai Lama Tenzin Gyatso, in esilio dal ’60, ha persino rinunciato al ruolo di Primo Ministro, incarico che da allora ricopre l’avvocato Lobsang Sangay. La decisione venne strategicamente presa per evitare il vuoto di potere determinato dalla scomparsa del Dalai Lama, evento che altrimenti avrebbe permesso alla Cina di approfittarne e imporre un proprio uomo al governo. La situazione del Tibet, salvo quando c’è una visita del Dalai Lama, non ha visibilità nei paesi occidentali, tanto che nel 2009, come estremo tentativo per abbattere il muro di silenzio, circa 160 monaci arrivarono al punto di darsi fuoco. Ed il motivo, come conferma anche l’Associazione Italia-Tibet, è che le pressioni esercitate dalla Cina come partner commerciale, sono tali ch’è più saggio non dar eco alla delicata questione.
L’Occidente. Dagli Stati Uniti all’Europa (dove situazioni di conflitto sono soprattutto in Cecenia, Cipro, Georgia, Kosovo e Ucraina), le responsabilità sono molte e pesanti, eppure, la Dichiarazione e gli altri trattati internazionali, nonostante un simile scenario (una piccola parte), nonostante attivisti, giornalisti, difensori dei diritti umani siano costantemente minacciati, imprigionati, torturati e uccisi, non hanno e non stanno tradendo il loro compito, quanto piuttosto rimangono potenti e persuasivi strumenti forse in attesa di essere maggiormente conosciuti e compresi, per essere massivamente utilizzati per quello che sono, il più alto sogno dell’essere umano.
I 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell’uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’Assemblea Generale proclama:
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell’Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibiltà di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
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